venerdì, Aprile 5

Se hai ricevuto queste bollette non pagarle: ecco il motivo

Le bollette costituiscono in linea molto generale una forma di obbligo assolutamente rilevante ed importantissimo per la quasi totalità dei cittadini. Corrispondono ai calcolo dei consumi di vari servizi come può essere quello energetico, della fornitura idrica, ma anche i vari obblighi come il Canone Rai oppure la fornitura telefonica, insomma saldarle anche in tempo corrisponde ad un qualcosa di assolutamente fondamentale, necessario, ma come ogni forma di dinamica contrattuale esistono alcuni fattori che portano alla perdita di necessità di pagarle.

Se hai ricevuto queste bollette non pagarle: ecco il motivo

Questo perchè, in particolare dall’affermazione del mercato libero dell’energia, le bollette sono state “evolute” nel loro funzionamento, anche per svecchiare un sistema estremamente poco chiaro in ambito contrattuale e di clausole.

Da anni esiste il concetto di prescrizione applicato alle bollette, ossia una forma di eventualità applicata in primis al periodo di emissione che fa decadere la possibilità di prendere provvedimenti da parte del fornitore se le bollette non sono saldate.

In soldoni, questo significa che se una specifica fattura non viene sollecitata a lungo, ed è passato un sufficiente periodo di tempo, il fornitore del servizio perde il diritto di poter prendere provvedimenti come il distacco ad esempio.

Alcuni anni fa è stata la tempistica relativa alla prescrizione: questo significa che, per fare qualche esempio, le bollette della luce emesse  fino al 2 marzo 2018 mantengono una prescrizione di 5 anni, che poi diventa a 2 anni per quelle emesse successivamente.

Concetto simile per quelle dell’acqua (prescrizione di 5 anni dall’emissione fino 1° gennaio 2020, poi 2), così come quelle del gas (5 anni fino al  1° gennaio 2019, anche in questo caso 2 anni). Quindi una qualsiasi fattura che rientra nei termini di prescrizione, se non soggetta a solleciti recenti, può essere tranquillamente non pagata, anche se il fornitore potrebbe comunque contestare questa considerazione tramite via legale (anche se quasi sempre le società riconoscono il concetto di cavillo in questione).